Ritardo su un volo con scalo (Collegamento): la compagnia che ha venduto il biglietto deve compensare il passeggero
Buone notizie per i passeggeri del trasporto aereo: il ritardo su un volo in coincidenza operato da diverse compagnie, ma essendo stato oggetto di un’unica prenotazione, dà diritto a un risarcimento da parte di chi ha venduto i biglietti.
Ad esempio, i passeggeri che prenotano i biglietti con Wamos Air, il cui volo include un collegamento con Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Il primo aereo, noleggiato dalla compagnia europea, arriva puntuale ad Abu Dhabi. Ma il secondo arriva con oltre otto ore di ritardo a Bangkok. Non è stato noleggiato dalla compagnia spagnola, ma da Etihad Airways, vettore nazionale degli Emirati Arabi Uniti, nell’ambito di un accordo di code-sharing, partnership che consente a una società di vendere posti sugli aerei d’altro.
Poiché Etihad Airways non è una compagnia europea e il punto di partenza del suo volo non si trova nell’Unione Europea, i viaggiatori non possono chiedergli di pagare il risarcimento previsto, in caso di ritardo superiore a tre ore (600 euro, in questo caso), dal regolamento europeo 261/2004, sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Quindi stanno parlando con Ceske Aeroline.
Wamos Air si rifiutò quindi di pagare, in quanto non era il vettore che operava il secondo volo: era il vettore “contrattuale” e non il vettore “effettivo”. Tuttavia, il regolamento 261/2004 prevede che il vettore che paga il risarcimento ai passeggeri in ritardo sia il vettore effettivo.
I passeggeri fanno causa alla compagnia spagnola e vincono il loro caso, in primo grado e poi in appello, dinanzi ai tribunali cechi, che ritengono che la situazione del secondo volo sia simile a quella del “subappalto”.
Wamos Air quindi presenta un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, spiegando che il Tribunale federale tedesco, in un caso simile, ha ritenuto che la responsabilità del vettore contrattuale non potesse essere impegnata, poiché non era il vettore effettivo. La Corte costituzionale spagnola deferisce le parti al tribunale municipale di Praga, a cui chiede di esaminare gli argomenti di Wamos Air. Questa corte deve sospendere il procedimento fino a quando la Corte di giustizia dell’Unione Europea non lo abbia chiarito.
La Corte di Lussemburgo, che pronuncia la sua sentenza (C-502/18) l’11 luglio (2019), per prima cosa osserva che, secondo la propria giurisprudenza (Wegener contro Royal Air Maroc, C 537/17), un volo con uno o più connessioni essendo state oggetto di una singola prenotazione costituisce un “insieme”. Il secondo segmento del viaggio non costituisce pertanto un’operazione di trasporto separata; fa parte di un insieme al quale, in questo caso, si applicano le normative europee, poiché il suo punto di partenza è in uno Stato membro.
La Corte ha quindi chiesto se il vettore europeo potesse essere considerato un vettore effettivo. Rileva che ai sensi dei regolamenti (articolo 2 ter, definizioni), quest’ultimo è colui “che effettua o intende effettuare un volo, nell’ambito di un contratto concluso con un passeggero o per conto di” un altro persona, legale o naturale, che ha concluso un contratto con questo passaggio.
La nuova legge approvata dagli Stati membri dell’UE
La Corte ricorda che, nella sua sentenza Wirth contro Thomson Airways (C-532/17), ha ritenuto che colui che “effettua” il volo è colui “che decide di” effettuarlo “, compreso fissare la rotta e, in così facendo, crea un’offerta di trasporto aereo per le parti interessate “. Tuttavia, Wamos Air ha deciso di effettuare l’intero viaggio; ha fissato la rotta, prima di subappaltare la seconda parte a Etihad Airways, mediante un accordo di code-sharing Pertanto “ha effettivamente effettuato un volo, nell’ambito del contratto di trasporto concluso con i passeggeri in questione”.
Di conseguenza, deve essere qualificato come operatore effettivo ed è responsabile per la compensazione. La Corte di giustizia specifica che la compagnia che ha effettuato il primo volo non può essere trincerata dietro la cattiva esecuzione del volo successivo “per non risarcire il passeggero, ma che può quindi rivolgersi contro il vettore a cui ricade la responsabilità del ritardo.
Con questa sentenza, la Corte di giustizia estende la giurisprudenza a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, che ha costruito dopo la sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009, a coloro che hanno collegamenti nell’ambito di un accordo di code-sharing. Se sono vittime di ritardo nell’arrivo di un volo in coincidenza operato da diverse compagnie, ma essendo stati oggetto di un’unica prenotazione, possono contattare chi ha venduto loro i biglietti, per essere risarciti.