Volo Transavia in ritardo: fornire inconvenienti per ottenere un risarcimento
Se il tuo volo con Transavia è in ritardo all’arrivo di oltre 3 ore, hai diritto a un risarcimento forfettario sotto forma di buoni viaggio. Il risarcimento è:
– 250€ per viaggi inferiori a 1.500 km;
– 400€ per tutti i voli europei superiori a 1.500 km e per tutti gli altri voli tra 1.500 e 3.500 km;
– 600€ per viaggi di 3.500 km o più per destinazioni extra UE. Sapendo che per questi viaggi, se il ritardo nell’arrivo è inferiore a quattro ore, l’importo del risarcimento può essere ridotto del 50% per raggiungere i 300 euro.
Vieni risarcito alle stesse condizioni e secondo la stessa scala in caso di cancellazione del volo.
Se ti trovi in un caso che lo genera, la compensazione forfettaria che ti viene concessa in caso di ritardo del volo all’arrivo è la seguente:
250 € per voli di 1.500 chilometri o meno;
400 € per tutti i voli intracomunitari di oltre 1.500 chilometri e per tutti gli altri voli tra 1.500 e 3.500 chilometri;
600 € per viaggi di 3.500 chilometri o più per destinazioni extra UE. Si prega di notare, per questi viaggi, se il ritardo all’arrivo è inferiore a quattro ore.
Casi in cui la vittima non ha diritto a un risarcimento finanziario
L’operatore aereo olandese può esonerare dalla propria responsabilità e pertanto non sarà tenuto al pagamento della compensazione forfettaria, se può dimostrare che il ritardo era dovuto a circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state prese tutte le misure ragionevoli.
Per esentare la compagnia dall’obbligo di risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo del volo, le circostanze in questione devono soddisfare due condizioni:
Devono essere straordinari ai sensi del regolamento n. 261/2004 e che possono verificarsi, in particolare, in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche come neve, tempesta o temporale, conseguenze di un’eruzione vulcanica, … incompatibile con il completamento del volo in questione, i rischi per la sicurezza, i guasti imprevisti che possono influire sulla sicurezza del volo e gli scioperi che incidono sulle operazioni di un vettore aereo operativo. Tuttavia, tutte le circostanze che circondano tali eventi non sono necessariamente straordinarie e non è sufficiente che uno di questi eventi si verifichi che ci sono automaticamente “circostanze straordinarie”.
Per ripetere uno dei casi sopra menzionati, le circostanze che danno origine a “guasti imprevisti che possono influire sulla sicurezza del volo. Un problema tecnico che si verifica nell’aeromobile, ad esempio, sarà descritto come straordinario solo se si riferiscono a un evento che per sua natura o l’origine non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e che sfugge al suo controllo effettivo. Pertanto, i problemi tecnici rilevati durante la manutenzione dei dispositivi o che sono sorti a causa della mancanza di tale manutenzione, non costituiscono, come tale, circostanze eccezionali ai sensi della normativa europea.
D’altra parte, la situazione in cui verrebbe rivelata dal costruttore dell’aeromobile che costituisce la flotta del vettore aereo in questione, o da un’autorità competente, che questi, mentre sono già in servizio, soffrono di un difetto nascosto la fabbricazione che influisce sulla sicurezza del volo è soggetta a circostanze eccezionali. Lo stesso si applicherebbe in caso di danni agli aeromobili causati da atti di sabotaggio o terrorismo. Si noti che la frequenza di un problema tecnico su un aeromobile non è, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che non esistono forze maggiori.
Queste devono essere circostanze che non avrebbero potuto essere evitate in alcun modo. Spetta quindi alla persona che intende fare affidamento su di essa stabilire che tali circostanze non avrebbero potuto, in ogni caso, essere evitate da misure adattate alla situazione, vale a dire da coloro che, in tali circostanze, in particolare soddisfare le condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo interessato. In altre parole, il corriere deve stabilire che, anche utilizzando tutto il personale o i mezzi materiali e i mezzi finanziari a sua disposizione, chiaramente non sarebbe stato in grado, se non di compiere sacrifici insopportabili per quanto riguarda le capacità della sua attività presso il tempo rilevante, evitatelo.