Partenza dell’aereo in ritardo? Scopri se Aeroflot ti deve un risarcimento
Devi andare in vacanza ma il tuo volo è stato cancellato o ritardato? Hai perso la tua corrispondenza? L’azienda rifiuta di spedirti? I ritardi e le cancellazioni dei voli sono problemi comuni che i passeggeri devono affrontare in vacanza. Dovresti sapere che un regolamento europeo dell’11 febbraio 2004 protegge i viaggiatori da questi incidenti. Ha stabilito regole comuni per la compensazione e l’assistenza dei passeggeri.
Il tuo caso è coperto dalla normativa europea dell’11 febbraio 2004?
Più in particolare, si tratta del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che stabilisce norme comuni per la compensazione e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione o lungo ritardo di un volo, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. Questo testo contiene 19 articoli ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 febbraio 2004. Ai sensi dell’articolo 19 del presente regolamento, è in vigore in tutta la Comunità dal 17 febbraio 2005.
L’obiettivo del presente regolamento è annunciato nel considerando, vale a dire garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri.
Il regolamento prevede un’ampia applicazione di questa protezione dei consumatori oltre lo spazio comunitario in senso stretto.
La protezione garantita ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dovrebbe essere estesa a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo diretto verso un aeroporto situato in uno Stato membro, quando il volo è operato da un vettore comunitario.
Al fine di garantire l’efficace applicazione del presente regolamento, gli obblighi che ne derivano dovrebbero incombere al vettore aereo operativo che effettua o intende effettuare un volo, indipendentemente dal fatto che sia proprietario dell’aeromobile, indipendentemente dal fatto che l’aeromobile sia soggetto a noleggio a scafo nudo o con equipaggio contratto o fa parte di qualsiasi altro schema.
L’articolo 1 del regolamento stabilisce i diritti minimi per i passeggeri che si trovano nelle seguenti tre situazioni:
– In caso di negato imbarco contro la loro volontà,
– Se il loro volo viene cancellato,
– In caso di volo in ritardo.
A questo proposito, va ricordato che le normative europee sono, a differenza delle direttive europee, applicabili dalla loro entrata in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. In effetti, l’articolo 288 prevede che il regolamento abbia portata generale. È obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In altre parole, come tutti i regolamenti comunitari, il regolamento n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004 è applicabile ipso jure dal 17 febbraio 2005, in tutti gli stati dell’Unione europea, indipendentemente dai testi interni che sono stati adottati.
Per quanto riguarda il valore giuridico del regolamento, la Corte di giustizia dell’Unione europea specifica che per sua stessa natura e per la sua funzione nel sistema di fonti del diritto comunitario produce effetti immediati ed è, in quanto tale, in grado di conferendo ai singoli diritti che i tribunali nazionali hanno l’obbligo di proteggere.
È anche un’opportunità per ricordare il principio noto come il primato del diritto comunitario sul diritto nazionale degli Stati, che implica che in caso di conflitto tra una norma comunitaria e una norma di diritto interno, dovrebbe essere sistematicamente scartato a favore di il primo. È la Corte di giustizia dell’Unione europea che ha preso una posizione chiara a favore di questa superiorità del diritto comunitario nella sua famosa sentenza Costa v. Enel resa il 15 luglio 1964, che specifica, proveniente da una fonte indipendente, il diritto comunitario nato del trattato non poteva quindi, a causa della sua natura specifica originaria, essere giuridicamente contrario a qualsiasi testo interno di sorta, senza perdere il suo carattere comunitario e senza compromettere la base giuridica della stessa Comunità.
Quali sono i diritti dei passeggeri?
I vettori aerei hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti. Ciò significa che in caso di ritardo di almeno due ore, cancellazione o negato imbarco, la compagnia aerea (Aeroflot) su cui viaggiano deve informarli sui sistemi di compensazione. Più specificamente, l’articolo 14 del regolamento impone al vettore aereo operativo l’obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti in modo molto chiaro.
In primo luogo, il vettore aereo operativo deve garantire che un avviso contenente il testo seguente sia stampato con caratteri chiaramente leggibili e visualizzato in modo visibile nell’area di registrazione:
Se ti viene negato l’imbarco o se il tuo volo viene cancellato o ritardato di almeno due ore, chiedi al banco del check-in o al gate di imbarco il testo che indica i tuoi diritti, in particolare per quanto riguarda il risarcimento o il risarcimento.
In secondo luogo, il vettore aereo operativo che rifiuta l’imbarco o che annulla un volo deve presentare a ciascun passeggero interessato una comunicazione scritta che stabilisca le regole di compensazione e assistenza previste dai regolamenti dell’11 febbraio 2004. Deve inoltre presentare la stessa comunicazione a tutti i passeggeri sperimentando un ritardo di almeno due ore.
Infine, al passeggero devono essere forniti anche i dati di contatto dell’organismo designato da ciascuno Stato membro e responsabili dell’applicazione del regolamento per i voli in partenza dagli aeroporti situati sul suo territorio, nonché i voli per questi stessi aeroporti. e da un paese terzo.
Volo in ritardo: quale trattamento?
I passeggeri possono ottenere cure a seconda del tempo di attesa. L’articolo 9 del regolamento prevede che i passeggeri interessati siano offerti gratuitamente dalla compagnia aerea:
– Rinfreschi e possibilità di mangiare abbastanza dato il tempo di attesa,
– Sistemazione in hotel nei casi in cui è necessario un soggiorno in attesa di una o più notti o quando è necessario un soggiorno in aggiunta a quello fornito dal passeggero,
– Trasporto dall’aeroporto al luogo di alloggio (hotel o altro).
Inoltre, a ciascun passeggero interessato viene anche offerta la possibilità di effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o due fax o due messaggi elettronici.
Se non rinunciano al viaggio, possono richiedere un risarcimento. L’importo del risarcimento non dipende dal prezzo del biglietto, ma dalla distanza percorsa dal volo e dalle ore di ritardo all’arrivo.
La compensazione, che è una somma forfettaria, è calcolata come segue:
– Per i voli con una distanza inferiore a 1.500 km, il passeggero riceverà un risarcimento solo se il ritardo è di almeno due ore. Qui il compenso è di 250 €.
– Se la distanza di volo supera i 1.500 km, il passeggero sarà compensato solo se il ritardo è di almeno tre ore. Il risarcimento è di 400 €.
– Per i viaggi che superano i 3.500 km, il ritardo deve superare le quattro ore e il passeggero può richiedere un risarcimento di € 600.
Il testo n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, deve essere interpretato nel senso che il concetto di distanza copre, nel caso di collegamenti aerei con collegamenti, solo la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, che deve essere calcolata usando il metodo ortodromico, indipendentemente dalla distanza di volo effettivamente percorsa.
Se il passeggero rinuncia al suo viaggio, la compagnia deve, conformemente all’articolo 8 del regolamento, offrirgli tre possibili scelte:
– O il rimborso del biglietto, entro sette giorni, al prezzo al quale è stato acquistato, per la parte o parti del viaggio non completate e per la parte o parti del viaggio già effettuate e che sono diventate inutili in relazione al suo viaggio iniziale di piano, nonché, se applicabile, un volo di ritorno al punto di partenza originale il più presto possibile.
– Oppure un reinstradamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili e il più presto possibile.
– O un reindirizzamento verso la sua destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili in una data successiva, a suo piacimento, in base alla disponibilità di posti.
In caso di cancellazione del volo da parte di Aeroflot.
Se il volo viene cancellato, l’articolo del regolamento impone obblighi specifici al vettore aereo operativo. Pertanto, deve indirizzare il passeggero verso un altro volo. Nel frattempo, come con il ritardo, ha l’obbligo di prendersi cura di lui.
Gli importi della compensazione sono gli stessi di un volo in ritardo.
Per quanto riguarda il ritardo, il passeggero può rinunciare al suo viaggio e richiedere il rimborso completo del suo volo, a meno che i passeggeri interessati non siano stati informati della cancellazione del volo previsto nei casi di seguito indicati:
– Almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
– Da due settimane a sette giorni prima dell’orario di partenza previsto se viene offerto loro un nuovo itinerario che consente loro di partire non prima di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto.
Meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto se viene offerto loro un nuovo percorso che consente loro di partire non prima di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’arrivo previsto.
Va notato che quando i passeggeri vengono informati della cancellazione di un volo, vengono fornite loro informazioni sul trasporto alternativo.
Quale risarcimento è previsto per i passeggeri feriti?
Dovresti sapere che il sistema istituito dal Regolamento dell’11 febbraio 2004 è un sistema di indennità forfettaria automaticamente applicabile nelle situazioni stabilite nel testo.
Fornisce una compensazione forfettaria minima per i passeggeri feriti in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo.
In tal caso, il passeggero interessato dovrebbe presentare documenti giustificativi che consentano di valutare il danno da riparare mediante una compensazione aggiuntiva.