Air Malta ha deciso di ritardare o posticipare la partenza, è possibile ricevere un risarcimento?
Il regolamento (CE) n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004 ha stabilito norme comuni per il risarcimento e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o lungo ritardo di un volo, a seconda delle leggi stabilite dalla Corte di giustizia del Unione Europea, giurisprudenza “Sturgeon” C-402/07 e C-432/07 del 19 novembre 2009; e “Nelson” C-581/10 e C-629/10 del 23 ottobre 12).
– compensazione forfettaria di € 250 a partire da 3 ore di ritardo su un volo inferiore a 1.500 km;
– Compensazione di 400 € a partire da 3 ore di ritardo per un volo di oltre 1.500 km all’interno dell’UE o da 1.500 a 3.500 km al di fuori dell’UE;
– Compensazione forfettaria di € 600 a partire da 4 ore di ritardo per un volo di oltre 3.500 km.
Chiarimento importante: ai sensi degli articoli 6 e 7 del suddetto regolamento, la compensazione è prevista solo per i voli in partenza da un paese membro dell’UE (indipendentemente dalla compagnia aerea utilizzata e dal luogo di destinazione), oppure (b) solo per i voli verso un paese UE , a condizione che viaggi in una compagnia europea.
Come fai a sapere se il ritardo che hai subito provoca un risarcimento o no?
In pratica è stata posta una prima domanda: per calcolare l’entità del ritardo di un volo, quale deve essere l’evento che ha causato l’arrivo? La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che “è solo quando almeno una delle porte dell’aereo si apre che l’entità del ritardo può essere determinata ai fini di un’eventuale compensazione” (causa C-452/13 del 4 settembre 2014).
In caso di voli con collegamenti o con scali al di fuori dell’UE?
I voli a medio e lungo raggio da paesi membri dell’Unione europea verso paesi terzi sono spesso oggetto di collegamenti o scali in Stati non membri dell’UE. Che dire del ritardo rilevato sull’ultimo volo, al di fuori dell’UE, da un paese extra UE (esempio: Parigi-Tokyo con scalo a Dubai, operato da una compagnia europea come Air Malta, il ritardo rilevato sul volo Dubai-Tokyo) ?
La Corte di Cassazione ci ha appena dato una risposta a questa domanda nella sua sentenza del 30/11/2016 (n ° 15-21.590): “avendo subito un ritardo di oltre tre ore all’arrivo a Kuala Lumpur, la loro destinazione finale , Il sig. E la sig.ra Y avevano diritto al risarcimento, indipendentemente dal fatto che il volo in questione, che costituiva la corrispondenza di un volo in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato, ai sensi dell’articolo 3, § 1, lettera a), dello stesso regolamento e il cui ritardo era all’origine della mancata connessione a Dubaï, proveniva da un aeroporto situato in un paese terzo, diretto da un altro paese terzo e gestito da una società non comunitaria vettore aereo “.
La Corte di cassazione ha quindi assicurato una maggiore protezione per i passeggeri vittime di ritardi significativi, anche se il ritardo si verificasse durante un collegamento in uno Stato non UE e il cui volo verso la destinazione finale sarebbe fornito da una compagnia non europea; il premio viene quindi conferito all’aeroporto di partenza come fattore di compensazione.
Cosa succede se Air Malta cita circostanze eccezionali?
La sentenza della Corte di Cassazione del 30 novembre 2016 lascia una zona grigia: la nozione di circostanze straordinarie che esenta le compagnie aeree da qualsiasi compensazione connessa a un ritardo non è specificata. L’Alta Corte ha semplicemente definito i suoi attributi. La circostanza straordinaria è quella che, per sua natura o origine, non è inerente alla normale attività del vettore aereo.
Nella sua sentenza del 30/11/2016 (op.cit), la Corte di cassazione ci informa che un incidente tecnico è inerente alla normale attività di un vettore aereo. Il risarcimento è quindi dovuto al ritardo contratto su questo conto. Che dire di un rischio naturale? Nella sua decisione del 31 gennaio 2013 a seguito dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjöll (causa C-12/11), la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che si trattava di una circostanza eccezionale. Si potrebbe quindi dedurre che i rischi naturali non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che, di conseguenza, i ritardi contratti per questo non sono compensabili.
Salvo circostanze straordinarie che, per loro natura o origine, non sono inerenti alla normale attività del vettore aereo, quest’ultimo è tenuto a risarcire i passeggeri conformemente alle norme europee in caso di ritardo osservato all’apertura della porta dell’aeromobile all’arrivo, anche se il ritardo si verificherebbe durante un collegamento in uno Stato non UE e il cui volo verso la destinazione finale sarebbe fornito da una compagnia non europea; il premio viene quindi conferito all’aeroporto di partenza come fattore di compensazione.