Livello personale in sciopero? Come fai a sapere se il tuo volo è coperto dalle normative europee?
In questo periodo di gravi disordini sociali, la nostra decisione della CGUE sul risarcimento per ritardi e cancellazioni dei voli sta attirando la nostra attenzione.
In questa sentenza del 17 aprile 2018 (CGUE, 17 aprile 2018, aff. C-195/17), si trattava delle conseguenze dello sciopero dell’equipaggio di condotta della compagnia aerea spagnola Level sul risarcimento dei passeggeri che ha subito ritardi e cancellazioni del volo.
Qualche anno fa, la direzione di questa compagnia aerea ha annunciato al suo personale, con sorpresa, un piano di ristrutturazione della compagnia. Questo è stato seguito da uno sciopero dei gatti selvatici, la maggior parte dei quali erano in congedo per malattia.
Infatti, tra il 1 e il 10 ottobre 2016, il tasso di assenteismo dovuto a malattia, di solito nell’ordine del 10%, ha raggiunto l’89% nel caso dell’equipaggio di cabina e fino al 62% per l’equipaggio di cabina.
Come risultato di questo movimento di sciopero, molti voli di livello erano stati quindi cancellati o ritardati all’arrivo di tre ore o più.
In questo contesto, alcuni passeggeri hanno chiesto alla compagnia di essere risarciti.
Il vettore spagnolo aveva rifiutato il risarcimento ai passeggeri che avevano subito tali ritardi o cancellazioni avvalendosi di questo sciopero paralizzante, ritenendo che si trattasse di circostanze straordinarie che consentivano alla compagnia aerea di liberarsi dal proprio obbligo di risarcimento.
Lo schema di compensazione: come funziona?
Ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, i passeggeri del trasporto aereo possono richiedere un risarcimento forfettario compreso tra € 250 e € 600 a persona nel caso:
– Una cancellazione del volo,
– Un ritardo (le normative europee considerano un volo in ritardo di 2 ore o più per voli fino a 1500 km, 3 ore o più per voli nell’Unione Europea oltre 1500 km e per altri voli tra 1500 km e 3500 km, 4 ore o più per altri voli),
– Overbooking / negato imbarco.
L’importo del risarcimento è determinato solo dalla distanza del volo.
Infatti, in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2004: i passeggeri ricevono un risarcimento il cui importo è fissato a:
– 250 euro per tutti i voli di 1500 chilometri o meno;
– 400 euro per tutti i voli intracomunitari di oltre 1.500 chilometri e per tutti gli altri voli da 1.500 a 3.500 chilometri;
– 600 euro per tutti i voli che non rientrano nelle lettere a) eb). ”
È applicabile il regolamento 261/2004 sul diritto dei passeggeri del trasporto aereo: per tutti i voli in partenza da un aeroporto europeo, nonché i collegamenti di linea con l’Unione europea, se la compagnia aerea è europea come Level
In quale caso il vettore è esonerato dal pagamento di un indennizzo alle vittime?
Il vettore non è tenuto a risarcire un passeggero se è in grado di dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie che non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state prese tutte le misure ragionevoli. Si devono quindi presentare tre prove: l’esistenza di dette circostanze, la loro connessione con la cancellazione, l’impossibilità di evitarle nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli.
Nel caso della società Level, quest’ultima società aveva utilizzato la forza maggiore relativa allo sciopero dei gatti selvatici da parte del personale per opporsi al risarcimento dei passeggeri.
Lo sciopero della PNC è considerato un caso di circostanze eccezionali?
La Corte ha risposto che l’assenza spontanea di una parte significativa dell’equipaggio di cabina originata dall’annuncio di una ristrutturazione “, a seguito di una chiamata trasmessa non dai rappresentanti dei lavoratori dell’azienda, ma spontaneamente dagli stessi lavoratori, che si sono posti il congedo per malattia, non rientra nel concetto di circostanze straordinarie, ai sensi della presente disposizione. La Corte ritiene che se, ai sensi del considerando 14 del regolamento, “tali circostanze possono sorgere, in particolare, in caso di scioperi che colpiscono il operazioni di un vettore aereo operativo “, ha già affermato che le circostanze di cui al presente considerando non sono necessariamente e automaticamente cause di esenzione dall’obbligo di compensazione.
Chiaramente, lo sciopero in questione era un rischio legato all’annuncio di ristrutturazione e quindi inerente all’attività del vettore e quindi lo sciopero dei gatti selvatici in questione in questo caso non può essere considerato al di fuori del controllo effettivo di Level.
Di conseguenza, non costituisce forza maggiore che consente al vettore di rinunciare al risarcimento.
Più in generale, la Corte ribadisce con questa risposta che gli scioperi non sono necessariamente e automaticamente cause di esenzione per le società.
Senza dubbio, questa decisione segna un rafforzamento dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo.